Autocertificazione:
Con il D.P.R. 403/98 del 20 ottobre 1998 "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n.127" è stato ampliato ed innovato in maniera organica il ricorso all'autocertificazione. Tale regolamento si è reso necessario per superare le non poche resistenze incontrate nell' applicazione delle disposizioni normative contenute nella legge n.15 del 4 gennaio del 1968 "norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme" che già da molti anni consentiva, per alcuni specifici casi, il ricorso alla semplice dichiarazione in sostituzione di alcuni certificati. Il diritto all'autocertificazione è stato ulteriormente ribadito dalla legge 241 del 7 agosto 1990, intervenuta per dettare "nuove regole in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi". In particolare l'art.18 obbligava le amministrazioni a garantire l'applicazione normativa in materia di autocertificazione. Ciò nonostante, l'obiettivo di risolvere l'eccessiva burocratizzazione degli atti amministrativi con rapidità e facilità di soluzioni non era ancora raggiunto e l'autocertificazione restava quasi del tutto inutilizzata. Le amministrazioni continuavano ad essere restie nell'applicare tali disposizioni ed i cittadini, dal canto loro, erano poco informati per rendere effettiva questa importante innovazione normativa. Il recente regolamento di attuazione della citata legge 127/97 ha certamente dato un forte impulso alla semplificazione amministrativa rilanciando il ricorso all'autocertificazione ed individuando ulteriori casi di dichiarazioni sostitutive che consentiranno di eliminare certificati inutili e code agli sportelli dei pubblici uffici. Oggi, peraltro, è possibile certificare oltre i dati anagrafici e di stato civile, già previsti dalla L.15/68, anche tutti gli stati, fatti e qualità personali relativi ai titoli di studio e alle qualifiche professionali; alla situazione reddituale, fiscale ed economica; alla posizione giuridica; allo stato di disoccupazione; alla posizione relativa agli effetti degli obblighi militari nonché alle iscrizioni in albi o elenchi tenuti dalle amministrazioni pubbliche e ad associazioni o formazioni sociali. Un'altra importante innovazione introdotta dal recente regolamento è l'obbligo per alcune amministrazioni (scuole, università, comuni e motorizzazione civile) di accettare esclusivamente l'autocertificazione e non richiedere più ai cittadini certificati per i procedimenti di loro competenza. Oggi è sufficiente una semplice dichiarazione firmata dal cittadino interessato e non autenticata per sostituire molti certificati ed attestati. La dichiarazione inoltre può essere portata da un'altra persona o inviata. Le novità del regolamento valgono per tutte le amministrazioni ed i servizi pubblici, che comunque sono tenuti ad effettuare controlli a campione sulla veridicità dell'autocertificazione. In caso di dichiarazioni false sono previste dalla legge sanzioni penali e si decade dai benefici del provvedimento per il quale si è dichiarato il falso. Per non deludere le attese dell'opinione pubblica, considerato anche l'importanza che il Governo attribuisce al raggiungimento degli obiettivi di semplificazione, inoltre, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con Circolare n.1.1.26/10888/9.84 del 5.2.99, ha provveduto a sollecitare le pubbliche amministrazioni a predisporre tutte le misure necessarie e l'eventuale modulistica per la tempestiva ed efficace attuazione delle nuove disposizioni regolamentari e conseguentemente ad adeguare strutture e mezzi alle nuove modalità di trasmissioni di dati e documenti. A tal fine la circolare sensibilizza le amministrazioni ad istituire degli uffici di controllo interno per accertare la corretta applicazione delle norme sull'autocertificazione e le Prefetture che con l'ausilio di comitati provinciali della pubblica amministrazione promuovono ulteriori iniziative per l'applicazione del regolamento. Presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, inoltre, è affidato all' Ispettorato la vigilanza ed il controllo sulla costante attuazione della normativa ed all'Osservatorio permanente sull'applicazione della L.127/97, il compito di fornire pareri su specifici quesiti e problematiche interpretative.
Che cosa è l'autocertificazione?

E' una dichiarazione che l'interessato redige e sottoscrive nel proprio interesse su stati, fatti e qualità personali e che utilizza nei rapporti con la P.A. e con i concessionari ed i gestori di pubblici servizi. Nel rapporto con un soggetto privato il ricorso all'autocertificazione è rimandato alla discrezionalità di quest'ultimo. Tale dichiarazione può sostituire le normali certificazioni e gli atti notori.

1) Quali sono le dichiarazioni che sostituiscono le certificazioni?

L'art.2 della L.15/68 "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme" prevede i casi in cui si può ricorrere all'autocertificazione:

· La data e luogo di nascita

· La residenza

· La cittadinanza

· Il godimento dei diritti politici

· Lo stato di celibe, coniugato o vedovo

· Lo stato di famiglia

· L'esistenza in vita

· La nascita del figlio

· Il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente

· La posizione agli effetti degli obblighi militari

· L'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla P.A.

L'art. 1 co. 1 del D.P.R. 403/98 "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n.127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative" ha ulteriormente esteso il ricorso all'autocertificazione e contempla i seguenti casi:

· Titoli di studio acquisiti

· Qualifiche professionali

· Esami sostenuti universitari e di stato

· Titoli di specializzazione

· Titoli di abilitazione

· Titoli di formazione

· Titoli di aggiornamento

· Titoli di qualificazione tecnica

· Situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo ..previsti da ..leggi speciali

· Assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare

· Codice fiscale

· Partita IVA

· Qualsiasi dato dell'anagrafe tributaria

· Stato di disoccupazione

· Qualità di pensionato e categoria di pensione

· Qualità di studente

· Qualità di casalinga

· Qualità legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili

· Iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo

· Adempimento o meno degli obblighi militari compresi quelle di cui all'art.77 del D.P.R. 237/64 come ..modificato dall'art.22 della L.958/86

· Assenza di condanne penali

· Qualità di vivenza a carico

· Tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile

2) Quali sono le dichiarazioni che sostituiscono gli atti notori?

· Tutti gli stati, fatti e qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato non compresi nell'elenco di cui al punto 1 sono comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art.4 L.15/68 e art.2 co.1 D.P.R.403/98). Queste dichiarazioni possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto (art.3 co.1 D.P.R. 403/98).

· Tutti gli stati, fatti e qualità personali di cui il dichiarante ha diretta conoscenza e rende nel proprio interesse anche quando riguardano altri soggetti (art.2 co.2 D.P.R. 403/98). Tale dichiarazione sostitutiva riguarda anche la conoscenza del fatto che la copia di una pubblicazione è conforme all'originale (art.2 co.2 D.P.R.403/98).

 
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